Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.
Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.
1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all’art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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Descritta da Balzac come “un’isola francese baciata dal sole italiano”, la Corsica è legata alla Francia da soli 200 anni e possiede una forte personalità. La complessa storia di quest’isola bella e selvaggia, incontaminata e deliziosamente antiquata è iniziata circa 4000 anni fa e vanta innumerevoli tradizioni indigene gastronomiche, culturali e musicali. Cordialità e orgoglio nazionale non mancano in questa terra, patria di Napoleone Bonaparte, considerata una delle migliori destinazioni turistiche europee per le attività all’aperto ma anche per il ‘dopo attività’, dove all’esercizio fisico diurno si alternano le serate all’insegna delle specialità gastronomiche (e dell’ottimo vino) e notti di vera tranquillità.
Nome CompletoRepubblica francese (la Corsica è un dipartimento della repubblica, con capoluogo ad Ajaccio)
Zona8.722 kmq
Popolazione260.000 abitanti
La Gentecorsi, francesi, marocchini, italiani, portoghesi, tunisini
Linguafrancese (lingua ufficiale), corso e italiano
Religione cattolica
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L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.
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- Condurre natanti o imbarcazioni con motore di potenza superiore a 40.8 Cv
- Navigare oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione
- Effettuare sci nautico o per condurre una moto d’acqua.
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La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare è tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l’abilitazione alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.
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Giugni: in Grecia
Luglio: alle Eolie
Agosto: alle baleari
Settembre: in Croazia
